Avv. Luigi Fioretti
In caso di separazione o divorzio, la casa familiare viene assegnata ad uno dei coniugi a prescindere dal diritto di proprietà della stessa, conferendo all’assegnatario un diritto di abitazione dell’immobile allo scopo di garantire ai figli minori la conservazione dell’ambiente domestico, a tutela di un principio di continuità.
Ebbene, cosa accade se l’assegnatario intraprende una relazione e il nuovo partner viene a vivere nella casa familiare? Il provvedimento di assegnazione viene revocato?
La Cassazione, nonostante il disposto dell’art. 337 sexies c.c. comma, a mente del quale “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”, ci dice che il provvedimento di assegnazione non viene automaticamente revocato in caso di una nuova convivenza, a meno che non sussista pregiudizio per i figli (Cass. 15/7/2014 n. 16171; Ordinanza 11/11/2021 n. 33610; Ordinanza 2/6/2023 n. 23501; Ordinanza 23/12/2025 n. 33695).
L’orientamento della Cassazione si spiega per effetto della Sentenza della Corte costituzionale 30/7/2008 n. 308, che prescrive che l’art. 337 sexies c.c. non deve essere preso alla lettera, ossia che le circostanze da esso descritte non devono essere ritenute valide di per sé a provocare la revoca dell’assegnazione, ma deve essere sempre giudizialmente valutato in concreto quale sia il preminente interesse dei figli minori.
L’interesse e la protezione dei figli minori, dunque, è il cardine per stabilire se l’assegnatario possa restare nella casa familiare con il proprio convivente oppure no, in ossequio a quanto stabilito dallo stesso art. 337 sexies c.c., secondo cui “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.”
Ciò su cui potrà incidere una nuova relazione è sull’assegno di mantenimento. Tuttavia, da un lato la parte onerata del mantenimento dovrà dimostrare che la nuova relazione abbia dato origine ad un rapporto di convivenza stabile, e dall’altro sussiste solo la presunzione della solidarietà economica del nuovo partner, presunzione che potrebbe essere vinta dalla prova contraria data dall’interessato (Cass.16982/2018)